Art. 1. Strutture operative 1. L'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) si articola in aree dipartimentali e di servizi a carattere amministrativogestionale. I dipartimenti coordinano i settori e i laboratori a carattere tecnico - scientifico, i quali possono essere organizzati per competenza e per obiettivo. I servizi sono articolati in uffici funzionali. All'interno dei settori e dei laboratori, per particolari competenze o tipi di intervento, possono essere assegnati incarichi temporanei di coordinamento di attivita' e progetti.
2. Sono istituiti i seguenti dipartimenti e servizi:
a) dipartimento stato dell'ambiente, controlli e sistemi informativi;
b) dipartimento prevenzione e risanamento ambientali;
c) dipartimento rischio tecnologico e naturale;
d) dipartimento rischio nucleare e radiologico;
e) dipartimento strategie integrate, promozione, comunicazione;
f) area dei servizi giuridici amministrativi e gestionali.
Resta ferma la possibilita' di collegamenti funzionali interdipartimentali, eventualmente gestiti da unita' all'uopo istituite, anche a carattere temporaneo.
3. Fanno capo funzionalmente al presidente e al direttore, oltre alla segreteria, unita' di supporto per l'esercizio dei loro compiti.
4. Tra le unita' e gli uffici sono comunque previsti:
a) quelli addetti alle attivita' concernenti la normativa tecnica;
b) quelli di supporto tecnico - scientifico al comitato per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio dell'Unione europea di qualita' ecologica (Ecolabel) e all'attivita' di ecogestione ed audit in campo ambientale (Ecoaudit);
c) quelli preposti al sistema qualita' dell'Agenzia e alle funzioni di protezione e prevenzione interne, che fanno direttamente capo alla direzione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, tenuto conto dei compiti e delle funzioni all'ANPA normativamente attribuiti, delibera l'ulteriore articolazione strutturale dell'Agenzia in settori, laboratori e uffici. La deliberazione e' comunicata al Ministro dell'ambiente e sottoposta ad approvazione nei casi previsti dall' articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70 .
6. Le modifiche alla composizione ed al numero delle unita' operative rese necessarie da esigenze di adeguamento e di ottimizzazione sono comunicate al Ministro dell'ambiente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell' art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e' il seguente:
"1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) (omissis);
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonche' gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale".
- L' art. 1-ter, comma 5, del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito, con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 , recante "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione da controlli ambientali e l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)" e' il seguente: "5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalita' dell'organizzazione dell'ANPA in strutture operative".
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall' art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norma di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all' art. 1 :
- L' art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , e' il seguente:
"Art. 29 (Controllo sulle delibere degli enti). - Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformita' degli accordi sindacali approvati dal Governo.
Per le delibere di cui al primo comma dell'art. 25 e' richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei servizi anche il concerto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tal fine le suddette delibere sono rimesse, ai sensi del comma precedente, anche al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'approva o la restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimita' devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.
Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva.
Le delibere diventano comunque esecutive, qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, sempreche' i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimita' e alla consistenza degli organici.
Nel caso di ripetute e gravi inosservanze da parte dell'ente delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero vigilante puo' procedere allo scioglimento del consiglio di amminstrazione dell'ente stesso, se direttamente competente, o, in caso diverso, propone lo scioglimento".
2. Sono istituiti i seguenti dipartimenti e servizi:
a) dipartimento stato dell'ambiente, controlli e sistemi informativi;
b) dipartimento prevenzione e risanamento ambientali;
c) dipartimento rischio tecnologico e naturale;
d) dipartimento rischio nucleare e radiologico;
e) dipartimento strategie integrate, promozione, comunicazione;
f) area dei servizi giuridici amministrativi e gestionali.
Resta ferma la possibilita' di collegamenti funzionali interdipartimentali, eventualmente gestiti da unita' all'uopo istituite, anche a carattere temporaneo.
3. Fanno capo funzionalmente al presidente e al direttore, oltre alla segreteria, unita' di supporto per l'esercizio dei loro compiti.
4. Tra le unita' e gli uffici sono comunque previsti:
a) quelli addetti alle attivita' concernenti la normativa tecnica;
b) quelli di supporto tecnico - scientifico al comitato per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio dell'Unione europea di qualita' ecologica (Ecolabel) e all'attivita' di ecogestione ed audit in campo ambientale (Ecoaudit);
c) quelli preposti al sistema qualita' dell'Agenzia e alle funzioni di protezione e prevenzione interne, che fanno direttamente capo alla direzione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, tenuto conto dei compiti e delle funzioni all'ANPA normativamente attribuiti, delibera l'ulteriore articolazione strutturale dell'Agenzia in settori, laboratori e uffici. La deliberazione e' comunicata al Ministro dell'ambiente e sottoposta ad approvazione nei casi previsti dall' articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70 .
6. Le modifiche alla composizione ed al numero delle unita' operative rese necessarie da esigenze di adeguamento e di ottimizzazione sono comunicate al Ministro dell'ambiente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell' art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e' il seguente:
"1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) (omissis);
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonche' gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale".
- L' art. 1-ter, comma 5, del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito, con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 , recante "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione da controlli ambientali e l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)" e' il seguente: "5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalita' dell'organizzazione dell'ANPA in strutture operative".
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall' art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norma di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all' art. 1 :
- L' art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , e' il seguente:
"Art. 29 (Controllo sulle delibere degli enti). - Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformita' degli accordi sindacali approvati dal Governo.
Per le delibere di cui al primo comma dell'art. 25 e' richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei servizi anche il concerto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tal fine le suddette delibere sono rimesse, ai sensi del comma precedente, anche al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'approva o la restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimita' devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.
Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva.
Le delibere diventano comunque esecutive, qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, sempreche' i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimita' e alla consistenza degli organici.
Nel caso di ripetute e gravi inosservanze da parte dell'ente delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero vigilante puo' procedere allo scioglimento del consiglio di amminstrazione dell'ente stesso, se direttamente competente, o, in caso diverso, propone lo scioglimento".