Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335
Articolo 5Articolo 7
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21 ottobre 1997
Art. 6. Incarichi di direzione 1. Gli incarichi di direttore di area dipartimentale e di servizi vengono conferiti con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta motivata del direttore, osservate le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70 , e le norme del contratto collettivo di lavoro. Gli incarichi di capo settore, di capo laboratorio e di capo ufficio vengono conferiti dal direttore dell'Agenzia.
2. Gli incarichi relativi alle unita' di supporto al presidente di cui all'articolo 1, comma 4, del presente regolamento, sono disposti dal consiglio di amministrazione su indicazione del presidente.
3. Gli incarichi sono conferiti per un periodo massimo di tre anni e possono essere rinnovati.
4. Sono posizioni dirigenziali dell'Agenzia quelle di direttore di area; sono inoltre posizioni dirigenziali quelle di responsabile di unita' o di ufficio, nonche' quelle di consigliere degli organi statutari e direzionali, in quanto concorrono in modo rilevante all'attivita' dell'Agenzia e richiedono una particolare competenza.
5. I direttori di area sono responsabili nei confronti del direttore dei risultati dell'attivita' svolta in relazione agli obiettivi dell'Agenzia; programmano e coordinano l'attivita' delle singole unita' funzionali, anche ai fini della piu' razionale utilizzazione delle risorse e del personale.
Entrata in vigore il 21 ottobre 1997
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