Articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1998
Articolo 15Articolo 17
Versione
2 novembre 1961
Art. 16.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
Quando ne sia riconosciuta la necessita', il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovra' essere ricostituito.
Entrata in vigore il 2 novembre 1961
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