Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1998
Articolo 10Articolo 12
Versione
2 novembre 1961
Art. 11.
Al termine del corso di ciascuna, sezione delle scuole professionali le alunne sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.
Al termine delle scuole di cui alla lettera a) dello art. 3, le alunne sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestra artigiana o tecnica patentata.
Al termine dei corsi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 3 le alunne conseguono un attestato.
Entrata in vigore il 2 novembre 1961
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