Articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1998
Articolo 12Articolo 14
Versione
2 novembre 1961
Art. 13.
Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per le scuole di Magistero professionale per la donna.
Alle alunne puo', inoltre essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonche' un deposito di garanzia per eventuali danni.
La misura dei contributo e del deposito e' fissata dal Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione puo' disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.
Entrata in vigore il 2 novembre 1961
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