Art. 10.
Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, le licenziate dalla scuola media e le licenziate dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sfornite di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di eta'.
In ogni caso ammissione alle scuole professionali e subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.
Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.
Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, le licenziate dalla scuola media e le licenziate dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sfornite di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di eta'.
In ogni caso ammissione alle scuole professionali e subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.
Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.