Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1998
Articolo 9Articolo 11
Versione
2 novembre 1961
Art. 10.
Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, le licenziate dalla scuola media e le licenziate dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sfornite di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di eta'.
In ogni caso ammissione alle scuole professionali e subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.
Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.
Entrata in vigore il 2 novembre 1961
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