Articolo 14 ter del Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
Articolo 14 1Articolo 21
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30 marzo 2019
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30 giugno 2019
Art. 14-ter. (Utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego) 1. All' articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , dopo le parole: "a concorso" sono aggiunte le seguenti: "nonche' di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall' articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 , le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 , nonche' quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407 , sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso".
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58)) .
Entrata in vigore il 30 giugno 2019
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