Articolo 26 del Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
Articolo 18 bisArticolo 20
Versione
29 gennaio 2019
>
Versione
30 marzo 2019
Art. 26.

Fondo di solidarieta' trasporto aereo ((e sistema aeroportuale)) 1. All' articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 , il comma 47 e' sostituito dal seguente: «47. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all' articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 , ((...)) sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui all' articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , e per l'anno 2019 le stesse somme sono riversate alla medesima gestione nella misura del 50 per cento.».
2. All' articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco e' altresi' incrementata di tre euro a passeggero.
L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma e' destinato fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il ((Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale)) , costituito ai sensi dell' articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e, per l'anno 2019, all'alimentazione del predetto Fondo nella misura del cinquanta per cento».
3. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 .
Entrata in vigore il 30 marzo 2019
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente