Articolo 19 del Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
Articolo 14Articolo 14 ter
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29 gennaio 2019
Art. 19. Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche 1. All' articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 , dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.».
Entrata in vigore il 29 gennaio 2019
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