Articolo 12 del Decreto 4 agosto 2023, n. 109
Articolo 11
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26 agosto 2023
Art. 12. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le pubbliche amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 26 agosto 2023
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