Art. 7.
Davanti a qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa e l'assistenza possono essere assunte soltanto da un avvocato ovvero da un procuratore assegnato ad uno dei Tribunali del distretto della Corte d'appello e Sezioni distaccate, nel quale ha sede la giurisdizione speciale.
Nelle cause commerciali davanti al Tribunale la parte che comparisca personalmente deve essere assistita da un procuratore o da un avvocato.
Nulla e' innovato alle norme che disciplinano i procedimenti davanti ai conciliatori, a quelle che regolano la rappresentanza e la difesa delle Amministrazioni dello Stato e alle disposizioni particolari relative a determinati organi giurisdizionali.
Davanti a qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa e l'assistenza possono essere assunte soltanto da un avvocato ovvero da un procuratore assegnato ad uno dei Tribunali del distretto della Corte d'appello e Sezioni distaccate, nel quale ha sede la giurisdizione speciale.
Nelle cause commerciali davanti al Tribunale la parte che comparisca personalmente deve essere assistita da un procuratore o da un avvocato.
Nulla e' innovato alle norme che disciplinano i procedimenti davanti ai conciliatori, a quelle che regolano la rappresentanza e la difesa delle Amministrazioni dello Stato e alle disposizioni particolari relative a determinati organi giurisdizionali.