Articolo 7 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 febbraio 1934
Art. 7.

Davanti a qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa e l'assistenza possono essere assunte soltanto da un avvocato ovvero da un procuratore assegnato ad uno dei Tribunali del distretto della Corte d'appello e Sezioni distaccate, nel quale ha sede la giurisdizione speciale.

Nelle cause commerciali davanti al Tribunale la parte che comparisca personalmente deve essere assistita da un procuratore o da un avvocato.

Nulla e' innovato alle norme che disciplinano i procedimenti davanti ai conciliatori, a quelle che regolano la rappresentanza e la difesa delle Amministrazioni dello Stato e alle disposizioni particolari relative a determinati organi giurisdizionali.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1934
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