Articolo 20 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
Articolo 19Articolo 21
Versione
1 febbraio 1934
Art. 20.

L'esame di concorso per la professione di procuratore e' prevalentemente pratico, ed e' scritto ed orale. Esso ha valore di esame di Stato.

Le prove scritte sono tre: una per il diritto civile e commerciale, un'altra per il diritto e la procedura penale e la terza per la procedura civile.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il corporativo e sindacale, il finanziario, la procedura civile e la procedura penale.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1934
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