Articolo 41 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
Articolo 40Articolo 42
Versione
1 febbraio 1934
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Versione
11 aprile 1971
Art. 41. ((La radiazione e' pronunciata contro l'avvocato o il procuratore che abbia comunque, con la sua condotta, compromesso la propria reputazione e la dignita' della classe forense))
Entrata in vigore il 11 aprile 1971
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