Art. 41. ((La radiazione e' pronunciata contro l'avvocato o il procuratore che abbia comunque, con la sua condotta, compromesso la propria reputazione e la dignita' della classe forense))
Versione
1 febbraio 1934
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Versione
11 aprile 1971
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Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/06/2014, n. 12924Massima: La nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della comunicazione ex art. 377 cod. proc. civ. ad uno solo dei procuratori costituiti.Leggi di più...
- carattere congiuntivo del mandato·
- ammissibilità·
- conseguenze quanto al notificante·
- onere del procuratore destinatario della notificazione di informarne gli altri·
- comunicazione ad uno solo dei procuratori costituiti·
- efficacia dal lato passivo del rapporto·
- sufficienza·
- rapporti con la parte·
- procedimento civile·
- mandato alle liti (procura)·
- difensori·
- pluralità di difensori
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/04/2004, n. 6406Massima: […] è perciò manifestamente inammissibile, in riferimento al principio del giusto processo, sancito dall'art. 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del regio decreto - legge 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36), e degli artt. 47, […]Massima: In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l'art. 45 del regio decreto - legge 27 novembre 1933, n. 1578 prevede la concessione all'incolpato - chiamato a rispondere all'udienza di discussione davanti al Consiglio dell'Ordine professionale - di un termine minimo inderogabile di almeno dieci giorni per comparire all'indicata udienza "per essere sentito sulle sue discolpe", mentre, non essendo prevista una durata minima, è lasciata alla discrezionalità dell'Organo disciplinare la determinazione del termine entro il quale l'incolpato medesimo e il suo difensore possono prendere visione dei documenti acquisiti, tale termine dipendendo dalla natura degli atti da esaminare e dal complessivo svolgimento dell' "iter" procedimentale.Leggi di più...
- manifesta inammissibilità per inidoneità del parametro·
- natura amministrativa·
- procedimento dinanzi al consiglio locale dell'ordine·
- funzioni esercitate in materia disciplinare·
- consigli locali dell'ordine·
- conseguenze·
- durata rispettiva·
- termine minimo per comparire e termine per prendere visione degli atti·
- avvocato e procuratore·
- procedimento·
- giudizi disciplinari
- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/04/1999, n. 229Provvedimento: […] Si configura, pertanto, pienamente l'ipotesi prevista dall'art. 41 della legge professionale, che comporta l'applicazione della pena della radiazione, risultando prive di influenza al riguardo le restituzioni tardivamente compiute.Leggi di più...
- esclusione·
- adeguatezza della sanzione·
- irrogazione·
- censurabilità in cassazione·
- sanzioni disciplinari·
- giudizi disciplinari·
- avvocato e procuratore