Articolo 59 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
Articolo 58Articolo 60
Versione
1 febbraio 1934
Art. 59.

La sentenza che porti condanna nelle spese deve contenerne la tassazione.

A tal fine ciascun procuratore e' obbligato a presentare, insieme con gli atti della causa, la nota delle spese, delle proprie competenze e dell'onorario dell'avvocato, secondo le norme del Codice di procedura civile e del Regolamento generale giudiziario.

Qualora tale obbligo non venga adempiuto, con la sentenza si provvede alla tassazione delle spese nonche' delle competenze di procuratore e dell'onorario di avvocato in base agli atti della causa.

I procuratori inadempienti sono condannati con la stessa sentenza al pagamento a favore dell'Erario dello Stato di una somma da lire duecento a lire cinquecento.

((Per quanto riguarda l'onorario di avvocato, alla nota delle spese puo' essere unito, all'atto della presentazione di essa ed in ogni caso non oltre dieci giorni dall'assegnazione della causa a sentenza, il parere del Direttorio del Sindacato degli avvocati e procuratori))
Entrata in vigore il 1 febbraio 1934
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