Art. 32. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 1991, N. 67))
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1 febbraio 1934
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6 marzo 1991
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 10/12/2009, n. 25824Massima: In tema di professione forense, poiché l'art. 2 della legge 4 marzo 1991, n. 67 non ha abrogato l'art. 37 della legge 22 gennaio 1934, n. 36, la cancellazione di un avvocato da un albo, ai fini dell'iscrizione, a seguito di trasferimento, nell'albo di un'altra circoscrizione, è assoggettata al nulla osta da parte dell'ordine di provenienza, che deve verificare l'insussistenza, a carico dell'iscritto, delle cause ostative alla cancellazione (nella specie, pendenza di un procedimento disciplinare), previste dal penultimo comma del citato art. 37.Leggi di più...
- necessità·
- sussistenza·
- conseguenze·
- nulla osta dell'ordine di provenienza·
- albo·
- avvocato e procuratore·
- iscrizione