Articolo 82 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
Articolo 81Articolo 83
Versione
1 febbraio 1934
Art. 82.

Hanno diritto alla iscrizione in un albo di avvocati, purche' siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 2° e 3° dell'art. 17, coloro i quali, residenti al 12 ottobre 1926 nel territorio della Dalmazia non appartenente al Regno d'Italia, hanno acquistato la cittadinanza italiana in seguito ad opzione o ad elezione, a norma dei trattati di pace, e, secondo le disposizioni vigenti prima della data anzidetta nei territori annessi, potevano conseguire, trasferendo ivi la propria residenza, l'iscrizione in un albo di avvocati nei territori medesimi.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1934
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