Articolo 52 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
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8 maggio 2010
Art. 52.

Presso il ((Ministero della giustizia)) e' costituito il Consiglio superiore forense.

Essa e' composta di quindici avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33, ed e' nominata con decreto Reale, su proposta del ((Ministro della giustizia)) di concerto con quello delle corporazioni, in seguito a designazioni in numero doppio fatte dal Direttorio del Sindacato Nazionale degli avvocati e dei procuratori.
Con lo stesso decreto Reale sono nominati il presidente, il vice presidente e il segretario fra i componenti della Commissione.

I componenti della Commissione centrale rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il ((Ministro della giustizia)) provvede al personale occorrente per la segreteria della Commissione centrale e ad ogni altra necessita', per il funzionamento di essa.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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