Art. 30.
Hanno diritto di essere iscritti nell'albo degli avvocati presso il Tribunale nella cui giurisdizione hanno la propria residenza, purche' siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 17:
a) coloro che per otto anni almeno siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario, militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato o del cessato Ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero, per dieci anni, aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato;
b) coloro che sono contemplati nelle lettere b) e c) dell'art. 34, indipendentemente dall'anzianita' nel grado o nell'ufficio ivi indicati;
((c) gli ex prefetti del Regno con tre anni di grado ovvero con quindici anni di servizio nei ruoli di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno))
d) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Universita' del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati, dopo tre anni di insegnamento;
((e) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno otto anni esercitato un incarico di insegnamento. La libera docenza e l'incarico debbono riguardare materia attinente all'esercizio professionale;
f) coloro che per almeno quindici anni siano stati vice pretori onorari e per i quali sia rilasciata attestazione dai capi della Corte d'appello nei sensi di cui all'art. 26, lettera e) ))
Hanno diritto di essere iscritti nell'albo degli avvocati presso il Tribunale nella cui giurisdizione hanno la propria residenza, purche' siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 17:
a) coloro che per otto anni almeno siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario, militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato o del cessato Ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero, per dieci anni, aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato;
b) coloro che sono contemplati nelle lettere b) e c) dell'art. 34, indipendentemente dall'anzianita' nel grado o nell'ufficio ivi indicati;
((c) gli ex prefetti del Regno con tre anni di grado ovvero con quindici anni di servizio nei ruoli di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno))
d) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Universita' del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati, dopo tre anni di insegnamento;
((e) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno otto anni esercitato un incarico di insegnamento. La libera docenza e l'incarico debbono riguardare materia attinente all'esercizio professionale;
f) coloro che per almeno quindici anni siano stati vice pretori onorari e per i quali sia rilasciata attestazione dai capi della Corte d'appello nei sensi di cui all'art. 26, lettera e) ))