Massima: In materia di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, non sussiste violazione del dovere di riservatezza qualora sia consentito l'accesso a documenti del procedimento disciplinare; infatti, il diritto di accesso ai documenti di procedimenti amministrativi, anche se disciplinari, previsto dagli artt. 21 ss. della legge n. 241 del 1990, compete a chiunque abbia un concreto e apprezzabile interesse personale a prenderne visione (nella specie, la S.C. ha ritenuto che tale interesse era stato correttamente riconosciuto al denunziante, un avvocato nei cui confronti l'incolpata aveva adoperato espressioni oltraggiose ed espresso giudizi negativi).
Massima: […] come previsto dall'art. 43 R.D. n. 37 del 1934, non sia presente almeno la metà del numero complessivo dei componenti, ma anche quando, pur essendo la deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dalla legge, il collegio si sia costituito senza che tutti i componenti siano stati preavvertiti; poiché la legge professionale non impone forme particolari di convocazione - riguardando l'art. 46 del R.D. n. 37 del 1934 soltanto la citazione di persone estranee al collegio, quali l'incolpato e i testimoni - deve ritenersi regolare la convocazione eseguita con qualsiasi mezzo idoneo al conseguimento dello scopo e quindi anche a mezzo fax o telefono.
Leggi di più...- legittimità·
- lettura di testimonianze rese innanzi a collegio diversamente composto·
- art. 370 cod. proc. civ·
- forma libera·
- fondamento·
- condizioni·
- consiglio dell'ordine·
- consenso dell'incolpato o del suo difensore·
- ammissibilità·
- accesso a documenti del procedimento·
- resistente·
- manifesta infondatezza·
- fattispecie·
- diversità di disciplina·
- deposito di deduzioni in cancelleria