Articolo 48 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
Articolo 47Articolo 49
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1 febbraio 1934
Art. 48.

Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari il Direttorio del Sindacato ha facolta', di sentire testimoni.

In confronto dei testimoni sono applicabili le disposizioni degli articoli 358 e 359 del Codice di procedura penale .
Entrata in vigore il 1 febbraio 1934
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