a)il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura o di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive prevedute nell'articolo 215 del codice penale, comma terzo, numeri 1), 2) e 3 ;
b) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza, ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.
La sospensione e' dichiarata dal Consiglio dell'ordine, sentito il professionista.
Il Consiglio puo' pronunciare, sentito il professionista, la sospensione dell'avvocato o del procuratore sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, senza pregiudizio, delle piu' gravi sanzioni.
Nei casi preveduti nel presente articolo la durata della sospensione non e' assoggettata al limite stabilito nell'articolo 40, n. 3))