Art. 66.
Gli avvocati e i procuratori non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o per il mancato rimborso delle spese da essi anticipate.
Su reclamo dell'interessato il Direttorio del Sindacato ordina all'avvocato o al procuratore di depositare gli atti e i documenti nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia.
Nel caso in cui riesca la conciliazione ne e' redatto verbale il quale ha valore, a tutti gli effetti, di sentenza passata in giudicato. Il verbale di conciliazione e' depositato nella cancelleria del tribunale locale, che a richiesta ne rilascia copia in forma esecutiva.
Se la conciliazione non ha luogo, i clienti non possono ritirare gli atti della causa e le scritture prima che il Direttorio del Sindacato abbia proceduto all'accertamento delle spese ed alla liquidazione degli onorari.
Nei casi di urgenza il segretario del Sindacato puo' adottare tutti i provvedimenti che valgano a conciliare i legittimi interessi dell'avvocato o del procuratore con quelli del cliente.
Le modalita' per il deposito degli atti, nel caso preveduto nel comma secondo, saranno stabilite con successive disposizioni da emanarsi ai sensi dell'art. 101.
Gli avvocati e i procuratori non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o per il mancato rimborso delle spese da essi anticipate.
Su reclamo dell'interessato il Direttorio del Sindacato ordina all'avvocato o al procuratore di depositare gli atti e i documenti nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia.
Nel caso in cui riesca la conciliazione ne e' redatto verbale il quale ha valore, a tutti gli effetti, di sentenza passata in giudicato. Il verbale di conciliazione e' depositato nella cancelleria del tribunale locale, che a richiesta ne rilascia copia in forma esecutiva.
Se la conciliazione non ha luogo, i clienti non possono ritirare gli atti della causa e le scritture prima che il Direttorio del Sindacato abbia proceduto all'accertamento delle spese ed alla liquidazione degli onorari.
Nei casi di urgenza il segretario del Sindacato puo' adottare tutti i provvedimenti che valgano a conciliare i legittimi interessi dell'avvocato o del procuratore con quelli del cliente.
Le modalita' per il deposito degli atti, nel caso preveduto nel comma secondo, saranno stabilite con successive disposizioni da emanarsi ai sensi dell'art. 101.