Articolo 9 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 febbraio 1934
Art. 9.

Con atto ricevuto dal cancelliere del Tribunale o della Corte d'appello, da comunicarsi in copia al Direttorio del Sindacato, il procuratore puo', sotto la sua responsabilita', procedere alla nomina di sostituti, in numero non superiore a tre, fra i procuratori compresi nell'albo in cui egli trovasi iscritto.

Il sostituto rappresenta a tutti gli effetti il procuratore che lo ha nominato.

Il procuratore puo' anche, sotto la sua responsabilita', farsi rappresentare da un altro procuratore esercente presso uno dei Tribunali della circoscrizione della Corte d'appello e Sezioni distaccate. L'incarico e' dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.

Nei giudizi davanti alle Preture la rappresentanza puo' essere conferita ad un praticante procuratore.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1934
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