Articolo 58 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
Articolo 57Articolo 59
Versione
1 febbraio 1934
Art. 58.

I criteri di cui al precedente articolo, sono stabiliti con riferimento al valore delle controversie ed al grado dell'autorita' chiamata a conoscerne, e, per i giudizi penali, anche alla durata di essi.

Per ogni atto o serie di atti devono essere fissati i limiti di un massimo e di un minimo.

Nelle materie stragiudiziali va tenuto conto dell'entita' dell'affare.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1934
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