Articolo 10 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 febbraio 1934
Art. 10.

Il procuratore deve risiedere nel capoluogo del circondario del Tribunale al quale e' assegnato, ma il presidente del Tribunale, sentito il parere del Direttorio del Sindacato, puo' autorizzarlo a risiedere in un'altra localita' del circondario, purche' egli abbia nel capoluogo un ufficio presso un altro procuratore.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1934
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