Art. 10.
Il procuratore deve risiedere nel capoluogo del circondario del Tribunale al quale e' assegnato, ma il presidente del Tribunale, sentito il parere del Direttorio del Sindacato, puo' autorizzarlo a risiedere in un'altra localita' del circondario, purche' egli abbia nel capoluogo un ufficio presso un altro procuratore.
Il procuratore deve risiedere nel capoluogo del circondario del Tribunale al quale e' assegnato, ma il presidente del Tribunale, sentito il parere del Direttorio del Sindacato, puo' autorizzarlo a risiedere in un'altra localita' del circondario, purche' egli abbia nel capoluogo un ufficio presso un altro procuratore.