Articolo 64 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
Articolo 63Articolo 65
Versione
1 febbraio 1934
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Versione
8 maggio 2010
Art. 64.

Gli onorari e gli altri diritti dei procuratori sono determinati dalle Norme generali della Tariffa e dalla Tabella unite al R. decreto-legge 27 ottobre 1918, n. 1774 , e dalle successive modificazioni.

Le tariffe per la determinazione degli onorari o degli altri diritti dei procuratori possono essere rivedute ogni cinque anni con decreto del ((Ministro della giustizia)) sentito il parere del Sindacato Nazionale.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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