Art. 46.
I provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutti i Sindacati degli avvocati e procuratori del Regno ed alle Autorita' giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene.
La radiazione da uno degli albi di avvocati o di procuratori importa di diritto la radiazione anche dall'albo dell'altra professione.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso di sospensione dal'esercizio di una delle due professioni.
I provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutti i Sindacati degli avvocati e procuratori del Regno ed alle Autorita' giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene.
La radiazione da uno degli albi di avvocati o di procuratori importa di diritto la radiazione anche dall'albo dell'altra professione.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso di sospensione dal'esercizio di una delle due professioni.