Articolo 46 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
Articolo 45Articolo 47
Versione
1 febbraio 1934
Art. 46.

I provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutti i Sindacati degli avvocati e procuratori del Regno ed alle Autorita' giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene.

La radiazione da uno degli albi di avvocati o di procuratori importa di diritto la radiazione anche dall'albo dell'altra professione.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso di sospensione dal'esercizio di una delle due professioni.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1934
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