Articolo 35 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
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1 febbraio 1934
Art. 35.

Le deliberazioni del Direttorio del Sindacato Nazionale in materia di iscrizione nell'albo speciale e di cancellazione dall'albo stesso devono essere motivate. Esse sono notificate, entro quindici giorni, agli interessati ed al pubblico ministero presso la Corte di cassazione, i quali possono ricorrere alla Commissione centrale nel termine di quindici giorni dalla notificazione.

Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

Ha parimenti effetto sospensivo il ricorso dell'interessato avverso il provvedimento di cancellazione.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1934
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