Articolo 38 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
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1 febbraio 1934
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Versione
8 maggio 1940
Art. 38.

Salvo quanto e' stabilito negli articoli 130 , 131 e 132 del Codice di procedura penale e salve le disposizioni relative alla polizia delle udienze, gli avvocati ed i procuratori che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignita' e al decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare.

((La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Direttorio del Sindacato che ha la custodia dell'albo in cui il professionista e' iscritto, quanto al Direttorio del Sindacato nella giurisdizione del quale e' avvenuto il fatto per cui si procede; ed e' determinata, volta per volta, dalla prevenzione. Il Direttorio del Sindacato che ha la custodia dell'albo nel quale il professionista e' iscritto e' tenuto a dare esecuzione alla deliberazione dell'altro Direttorio.

Il procedimento disciplinare e' iniziato di ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso la Corte d'appello o il Tribunale, ovvero su ricorso dell'interessato))

Il potere disciplinare in confronto degli avvocati e dei procuratori che siano membri del Direttorio di un Sindacato locale spetta al Direttorio del Sindacato Nazionale.

Nel caso preveduto nell'art. 33, comma sesto, le funzioni inerenti al potere disciplinare, attribuite al Direttorio del Sindacato Nazionale, sono esercitate dal Comitato di cui allo stesso art. 33, comma sesto.
Entrata in vigore il 8 maggio 1940
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