Articolo 31 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
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8 maggio 2010
Art. 31.

La domanda per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e' rivolta al Direttorio del Sindacato degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza (( o il suo domicilio professionale )) e deve essere corredata dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge.

Il Direttorio, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino' motivi di incompatibilita' ordina l'iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi d'incompatibilita' o di condotta non puo' essere pronunziato se non dopo avere sentito il richiedente nelle sue giustificazioni.

Il Direttorio deve deliberare nel termine di (( due )) mesi dalla presentazione della domanda.

La deliberazione e' motivata ed e' notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al procuratore del Re, al quale sono trasmessi altresi' i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore del Re riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la Corte d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio superiore forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

(( Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE ))
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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