Articolo 16 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
Articolo 15Articolo 17
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22 agosto 2008
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27 febbraio 2010
Art. 16.

Per ogni Tribunale civile e penale sono costituiti un albo di avvocati e un albo di procuratori. La data dell'iscrizione stabilisce l'anzianita' per ciascun professionista.

((Nell'albo e' indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione))

Il Direttorio del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori procede al principio di ogni anno alla revisione degli albi ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. La cancellazione e' sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti.

E' iniziato il procedimento disciplinare se dalla revisione siano emersi fatti che possono formarne oggetto.

A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile.

Il Direttorio del Sindacato, inoltre, mantiene aggiornato il registro dei praticanti, annotando in esso coloro che, avendo prestato il giuramento a norma dell'art. 8, sono ammessi all'esercizio del patrocinio davanti alle Preture.

Un elenco dei praticanti, con le annotazioni di cui al precedente comma, e' comunicato alle Preture del distretto della Corte d'appello ed e' affisso nelle sale di udienza delle Preture medesime.
Entrata in vigore il 27 febbraio 2010
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