Articolo 56 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
Articolo 55Articolo 57
Versione
1 febbraio 1934
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Versione
11 dicembre 1973
Art. 56.

Le decisioni della Commissione centrale sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso la Corte di appello ed il Tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al Direttorio del Sindacato della circoscrizione stessa ed al Direttorio del Sindacato Nazionale.

Nei casi preveduti negli articoli 35 e 54, n. 2, la notificazione e' fatta agli interessati ed al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

Gli interessati ed il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni della Commissione centrale alle nazioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

((Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione puo' essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, su istanza del ricorrente.

Il ricorso deve essere deciso nel termine di 90 giorni))

Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio e' fatto alla Commissione centrale, la quale deve conformarsi alla decisione della Corte circa il punto di diritto sul quale essa pronunziato.
Entrata in vigore il 11 dicembre 1973
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