Articolo 54 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
Articolo 53Articolo 55
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1 febbraio 1934
Art. 54.

La Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori:

1° pronunzia sui ricorsi ad essa proposti a norma di questa legge;
2° esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri e dei membri del Direttorio del Sindacato Nazionale.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1934
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