Articolo 55 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
Articolo 54Articolo 56
Versione
1 febbraio 1934
Art. 55.

Alle decisioni della Commissione centrale sui ricorsi presentati contro provvedimenti del Sindacato Nazionale non possono prendere parte i componenti che abbiano la qualita' di segretario o di membro del Direttorio del Sindacato medesimo.

Nello stesso modo non possono partecipare alle decisioni sui ricorsi proposti contro provvedimenti del Direttorio di un Sindacato locale coloro che abbiano la qualita' di segretario o di membro del Direttorio dello stesso Sindacato.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1934
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