Articolo 21 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
Articolo 20Articolo 22
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1 febbraio 1934
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8 maggio 1940
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22 luglio 2003
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8 maggio 2010
Art. 21.

Il ((Ministro della giustizia)) stabilisce volta per volta se gli esami di procuratore debbano avere luogo presso il Ministero di grazia e giustizia in Roma ovvero presso le Corti d'appello.

Nel caso in cui gli esami abbiano luogo in Roma il tema per ciascuna prova scritta e' dato dalla sottocommissione esaminatrice la quale e' nominata dal ((Ministro della giustizia)) o si compone di:
sei magistrati, di cui uno di grado non inferiore al quarto, che la presiede, e cinque di grado non inferiore al sesto;

tre professori di materie giuridiche presso una Universita' del Regno, di ruolo, incaricati o liberi docenti, ovvero presso un Istituto superiore, di ruolo od incaricati;

sei avvocati designati dal Sindacato nazionale fascista degli avvocati o procuratori. (25)

Possono essere chiamati a fare parte della Commissione due presidenti e tredici membri supplenti, che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

I membri supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

E' in facolta' del presidente di suddividere la Commissione in tre Sottocommissioni, presieduta ciascuna dal magistrato piu' elevato in grado o di maggiore anzianita' e composta di un altro magistrato, di un professore e di due avvocati. Il presidente della Commissione ripartisce fra le tre Sottocommissioni i compiti assegnati alla Commissione stessa per l'espletamento delle prove scritte ed orali.

--------------- AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 21 maggio 2003, n. 112 , convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2003, n. 180 , ha disposto (con l'art. 5-bis, 1 comma) che "Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e salvo i casi di abrogazione per incompatibilita', nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione esaminatrice".
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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