Articolo 60 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
Articolo 59Articolo 61
Versione
1 febbraio 1934
Art. 60.

La liquidazione degli onorari e' fatta dall'autorita' giudiziaria in base ai criteri stabiliti a termini dell'art. 57, tenuto conto della gravita' e del numero delle questioni trattate.

Per le cause di valore indeterminato o relative a materie non suscettibili di valutazione pecuniaria si ha riguardo alla natura e all'importanza della contestazione.

Per determinare il valore della controversia si ha riguardo a cio' che ha formato oggetto di vera contestazione.

L'autorita' giudiziaria deve contenere la liquidazione entro i limiti del massimo e del minimo fissati a termini dell'articolo 58.

Tuttavia nei casi di eccezionale importanza, in relazione alla specialita' delle controversie, quando il pregio intrinseco dell'opera lo giustifichi, il giudice puo' oltrepassare il limite massimo; e' parimenti in sua facolta', quando la causa risulti di facile trattazione, di attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del giudice deve essere motivata.

Le stesse norme si applicano nei giudizi arbitrali.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1934
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