Articolo 12 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 febbraio 1934
Art. 12.

Gli avvocati ed i procuratori debbono adempiere al loro ministero con dignita' e con decoro, come si conviene all'altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell'amministrazione della giustizia.

Essi non possono esercitare la professione se prima non hanno giurato.

Il giuramento e' prestato in una pubblica udienza della Corte d'appello o del Tribunale con la formula seguente: «Giuro di adempiere i miei doveri professionali con «lealta', onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli «interessi superiori della Nazione».
Entrata in vigore il 1 febbraio 1934
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