Articolo 53 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
Articolo 52Articolo 54
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1 febbraio 1934
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8 maggio 2010
Art. 53.

Con Regio decreto, su proposta del ((Ministro della giustizia)) di concerto con quello delle corporazioni, puo' essere revocata la nomina di uno o piu' dei componenti della Commissione centrale, qualora cio' si renda necessario per il migliore funzionamento di essa o per la dignita' della classe.

Alla sostituzione dei componenti dimissionari, defunti, cancellati, radiati dall'albo o revocati si provvede con Regio decreto, osservate le disposizioni dell'articolo precedente, comma secondo.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare rimangono in carica per il tempo della durata in carica dei membri che hanno sostituito.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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