Articolo 91 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
Articolo 90Articolo 92
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1 febbraio 1934
Art. 91.

Alle professioni di avvocato ,e di procuratore non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1934
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