Articolo 62 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
Articolo 61Articolo 63
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1 febbraio 1934
Art. 62.

Quando piu' avvocati abbiano prestato simultaneamente l'opera loro nell'interesse della stessa parte, ciascuno ha diritto nei confronti di quest'ultima al proprio onorario, salva quella riduzione che fosse reputata giusta in rapporto al concorso degli altri avvocati.

La stessa norma si applica nei giudizi penali.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1934
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