Articolo 45 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
Articolo 44Articolo 46
Versione
1 febbraio 1934
Art. 45.

Fermo il disposto dell'art. 42, comma terzo, e dell'art. 43, comma secondo, il Direttorio del Sindacato non puo' infliggere nessuna pena disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1934
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