Articolo 57 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
Articolo 56Articolo 58
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3 maggio 1946
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8 maggio 2010
Art. 57.

Il Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori stabilisce ogni due anni per la propria circoscrizione i criteri per la determinazione degli orari e delle indennita' dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale. Nello stesso modo provvede il Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare.

Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal ((Ministro della giustizia)) sentito il parere, per quelle dei Consigli degli ordini, del Consiglio nazionale forense.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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