Articolo 18 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
Articolo 17Articolo 19
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1 febbraio 1934
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8 maggio 2010
Art. 18.

Nell'adempimento della pratica di cui all'articolo precedente puo' tenere luogo della frequenza dello studio di un procuratore, per un periodo non superiore ad un anno, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un Seminario o altro Istituto costituito presso un'Universita' del Regno, nei quali siano effettuati all'uopo speciali corsi, e che siano riconosciuti con decreto del ((Ministro della giustizia))

E' equiparato alla pratica il servizio prestato per almeno due anni dai magistrati dell'Ordine giudiziario, militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, dai vice pretori onorari, dagli avvocati dello Stato e del cessato Ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, dagli aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato, nonche' il servizio prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle Prefetture dai funzionari del gruppo A dell'Amministrazione civile dell'Interno, con grado non inferiore a quello di consigliere.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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