Art. 8. Procedimenti disciplinari 1. Ai procedimenti disciplinari ed agli inerenti gravami in via amministrativa si applicano, per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424 , convertito con legge 18 marzo 1926, n. 562 , ed al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
2. E' abrogata la lettera a) del comma quinto dell'art. 8 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424 , modificato dall' art. 4 del regio decreto 5 gennaio 1928, n. 10 .
2. E' abrogata la lettera a) del comma quinto dell'art. 8 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424 , modificato dall' art. 4 del regio decreto 5 gennaio 1928, n. 10 .