Articolo 5 del Decreto legislativo 12 marzo 1993, n. 85
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2 aprile 1993
Art. 5. Competenze della commissione provinciale del personale 1. Spettano alla commissione provinciale del personale i compiti gia' attribuiti alla commissione provinciale per gli uffici locali, di cui all'art. 26 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 , alla commissione consultiva provinciale per il personale, di cui all' art. 26 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406 , ed al consiglio provinciale di disciplina, di cui all' art. 5 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424 , convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562 .
2. La commissione tratta le questioni, anche di natura disciplinare, riguardanti il personale della coesistente direzione compartimentale e degli uffici autonomi da questa dipendenti.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il direttore provinciale e' sostituito dal direttore compartimentale.
4. Nei casi in cui la commissione deve pronunciarsi su questioni di carattere disciplinare, il direttore compartimentale ed il direttore provinciale sono sostituiti da membri supplenti. Si applica altresi' il disposto dell'art. 112, comma settimo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del T.U. 9 agosto 1967, n. 1417, e dell' art. 26 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406 , come modificato dall' art. 17 della legge 12 marzo 1968, n. 325 :
"Art. 26. T.U. n. 1417/1967. - In ogni sede di direzione provinciale, che funzioni con tutti gli organi previsti dall'ordinamento in vigore, e' costituita una commissione provinciale per gli uffici locali, che ha competenza per tutti gli uffici dalla direzione stessa contabilmente dipendenti".
" Art. 26 legge n. 1406/1961 . - (Omissis).
Presso ogni direzione provinciale o circondariale pestelegrafica la commissione consultiva del personale e' composta:
1) dal direttore provinciale che la presiede;
2) da due ispettori nominati dal direttore compartimentale;
3) da tre impiegati della carriera direttiva o di concetto, nominati dal direttore compartimentale su designazione del direttore provinciale;
4) da tre rappresentanti del personale, eletti a scrutinio diretto e segreto.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto, con la qualifica non inferiore a segretario o equiparato, nominato dal direttore compartimentale su designazione del direttore provinciale".
- Per l' art. 5 del R.D.L. n. 1424/1925 vedasi in nota all'art. 3.
- Per l'art. 112, comma settimo, del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, vedasi in nota all'art. 3.
- Il T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, agli articoli 100 e seguenti, detta disposizioni in ordine al procedimento disciplinare nei riguardi dei dipendenti civili dello Stato.
Entrata in vigore il 2 aprile 1993
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