Art. 7. Avvicendamento degli organi collegiali 1. Gli organi collegiali esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo ed, in base a questo, da sopprimere, cessano l'attivita' contestualmente all'insediamento delle commissioni di cui all'art. 2.
2. I fatti, per i quali l'istruttoria sia gia' definita o in corso al momento della cessazione dell'attivita' dell'organo, sono devoluti alla competenza degli organi collegiali istituiti con il presente decreto legislativo.
2. I fatti, per i quali l'istruttoria sia gia' definita o in corso al momento della cessazione dell'attivita' dell'organo, sono devoluti alla competenza degli organi collegiali istituiti con il presente decreto legislativo.