Articolo 29 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
Articolo 28Articolo 26 quater
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7 aprile 2010
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5 agosto 2016
Art. 29. (( (Impedito controllo). )) (( 1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attivita' di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a settantacinquemila euro.
2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a settantacinquemila euro e dell'arresto fino a diciotto mesi.
3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate.
4. Si procede d'ufficio. ))
Entrata in vigore il 5 agosto 2016
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