Articolo 22 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
Articolo 32Articolo 24 bis
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Art. 22. (Competenze e poteri della Consob) 1. La Consob vigila sull'organizzazione e sull'attivita' dei revisori legali e delle societa' di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio al fine di verificare il corretto svolgimento della revisione legale, in conformita' alle disposizioni del presente decreto, delle norme di attuazione e del Regolamento europeo e svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del Regolamento europeo. Nell'esercizio di tali funzioni, la Consob provvede ad effettuare sui suddetti soggetti il controllo della qualita' di cui all'articolo 20 del presente decreto o di cui all'articolo 26 del Regolamento europeo, secondo i rispettivi ambiti di applicazione.
1-bis. La Consob vigila sull'attivita' di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell' articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 , svolta dai soggetti di cui al comma 1, nonche' dai revisori della sostenibilita' e societa' di revisione legale a tal fine incaricati da enti di interesse pubblico o da enti sottoposti a regime intermedio e diversi dai revisori legali di cui al comma 1, al fine di verificarne il corretto svolgimento in conformita' alle disposizioni del presente decreto. Nell'esercizio di tali funzioni, la Consob provvede ad effettuare sui suddetti soggetti il controllo della qualita' di cui all'articolo 20-bis. (9) ((12)) 1-ter. La Consob assume la responsabilita' finale per i controlli di qualita', per le ispezioni e per le sanzioni dei revisori legali e delle societa' di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio di cui al comma 1, nonche' sui revisori della sostenibilita' e sulle societa' di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che sono sottoposti alla sua vigilanza ai sensi del comma 1-bis. (9) ((12)) 2. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob puo':
a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti;
b) eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari;
c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti. Nei casi di ispezioni e audizioni previsti dalle lettere b) e c) viene redatto processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto ad averne copia.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 3, comma 2, del Regolamento europeo, i poteri di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere esercitati nei confronti di:
a) revisori legali e societa' di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio;
b) persone coinvolte nelle attivita' dei revisori legali e delle societa' di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio;
c) enti sottoposti a regime intermedio, loro affiliati e terzi correlati;
d) terzi ai quali i revisori legali e societa' di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio hanno esternalizzato determinate funzioni o attivita';
e) persone in altro modo collegate o connesse ai revisori legali o societa' di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio.
3-bis. Nell'esercizio della vigilanza di cui al comma 1-bis, la Consob puo' esercitare i poteri di cui al comma 2, lettere a) e b), nei confronti di:
a) revisori della sostenibilita' e societa' di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione;
b) persone coinvolte nelle attivita' dei revisori della sostenibilita' o delle societa' di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione;
c) societa' che pubblicano la rendicontazione di sostenibilita' oggetto di attestazione, loro affiliati e terzi correlati;
d) terzi ai quali i revisori della sostenibilita' e societa' di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione hanno esternalizzato determinate funzioni o attivita';
e) persone in altro modo collegate o connesse ai revisori della sostenibilita' o societa' di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione. (9) ((12)) 4. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob puo' esercitare nei confronti del comitato per il controllo interno e la revisione contabile degli enti di interesse pubblico i poteri di cui al comma 2.
5. I risultati complessivi dei controlli della qualita' sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all' articolo 1, tredicesimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , e pubblicati sul proprio sito internet.
6. La Consob puo' disciplinare con proprio regolamento l'eventuale pubblicazione dei risultati e delle conclusioni dei controlli di qualita' di cui all'articolo 26 del Regolamento europeo in relazione a singole ispezioni, determinandone i contenuti e la tempistica.
(4)

-------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135 , ha disposto (con l'art. 27, comma 10) che "Fino all'applicazione delle predette disposizioni, le competenze e i poteri previsti dall' articolo 22 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , come modificato dal presente decreto, sono attribuiti alla Consob al fine di verificare il corretto svolgimento della revisione legale in conformita' delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , e delle relative disposizioni regolamentari di attuazione, anteriormente applicabili; nello svolgimento di tale attivita', la Consob effettua il controllo della qualita' ai sensi dell' articolo 20 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , come modificato dal presente decreto, o dell'articolo 26 del Regolamento europeo, secondo i rispettivi ambiti di applicazione". -------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell' articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 , e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese". --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 , come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118 , ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 , e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".
Entrata in vigore il 10 agosto 2025
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