Art. 4.
I contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 debbono essere versati in unica soluzione dal consorzio all'Universita' degli studi de L'Aquila la prima volta entro un mese dalla data di nomina del titolare del posto e le successive entro il mese di novembre di ciascun anno.
I contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 debbono essere versati in unica soluzione dal consorzio all'Universita' degli studi de L'Aquila la prima volta entro un mese dalla data di nomina del titolare del posto e le successive entro il mese di novembre di ciascun anno.