Articolo 4 - Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' scienze matematiche Aquila
Articolo 3Articolo 5
Versione
6 marzo 1969
Art. 4.


I contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 debbono essere versati in unica soluzione dal consorzio all'Universita' degli studi de L'Aquila la prima volta entro un mese dalla data di nomina del titolare del posto e le successive entro il mese di novembre di ciascun anno.
Entrata in vigore il 6 marzo 1969