Art. 8. Piano di riporto delle spese consortili
Il riporto delle spese consortili per la determinazione dei contributi a carico della proprieta' interessa fa, pel l'adempimento dei fini istituzionali del Consorzio di bonifica, ai sensi del secondo comma dell'art. 59 delle norme sulla bonifica integrale, approvato con il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , e' effettuato sulla basi della spesa prevista nei bilanci preventivi.
Il piano di riparto e' sottoposto al visto di legittimita' di cui all'art. 63, comma secondo, delle norme approvate con il regio decreto sopracitato.
Qualora il piano di riparto tra i consorziati delle somme anticipate ai sensi dell' art. 24, secondo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 , non sia compilato entro sei mesi dalla data di collaudo delle opere vi provvede in via surrogatoria il Ministero dell'agricoltura e delle foreste anche nominando un apposito commissario.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' affidare ad istituti di credito il compito di curare il ricupero delle somme anticipate, secondo la disciplina di cui all'art. 21, ultimo comma, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 ,
Il riporto delle spese consortili per la determinazione dei contributi a carico della proprieta' interessa fa, pel l'adempimento dei fini istituzionali del Consorzio di bonifica, ai sensi del secondo comma dell'art. 59 delle norme sulla bonifica integrale, approvato con il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , e' effettuato sulla basi della spesa prevista nei bilanci preventivi.
Il piano di riparto e' sottoposto al visto di legittimita' di cui all'art. 63, comma secondo, delle norme approvate con il regio decreto sopracitato.
Qualora il piano di riparto tra i consorziati delle somme anticipate ai sensi dell' art. 24, secondo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 , non sia compilato entro sei mesi dalla data di collaudo delle opere vi provvede in via surrogatoria il Ministero dell'agricoltura e delle foreste anche nominando un apposito commissario.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' affidare ad istituti di credito il compito di curare il ricupero delle somme anticipate, secondo la disciplina di cui all'art. 21, ultimo comma, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 ,