Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947
Articolo 6Articolo 8
Versione
12 agosto 1962
Art. 7. Scioglimento degli organi di ordinaria
amministrazione - Commissari - Consulta

In caso di scioglimento degli organi di amministrazione ordinaria dei Consorzi e di conseguente nomina del commissario ministeriale, disposta ai sensi delle leggi vigenti il Ministro per l'agricoltura e per le foreste nomina una consulta composta da cinque a undici consorziati tenendo conto delle esigenze delle zone interessate e delle categorie dei consorziati.
Il parere della Consulta e' obbligatorio nelle materie sotto indicate:
a) nomina del Collegio dei revisori dei conti;
b) convocazione dell'assemblea per il ripristino dell'Amministrazione ordinaria;
c) pareri previsti dall'art. 6 del presente decreto;
d) statuto consortile e relative modifiche;
e) regolamento e norme sul funzionamento dei servizi e sull'ordinamento organico e disciplinare dei dipendenti;
f) piano generale di bonifica e progetti di massima delle opere che non siano comprese nello stesso piano;
g) programmi di attivita' del Consorzio
h) modalita' relative all'esecuzione ed alla manutenzione delle opere di bonifica di competenza privata da attuarsi dal Consorzio ai sensi degli articoli 41 e 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni;
i) criteri di classifica dei comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprieta' consorziata;
l) bilancio preventivo e variazioni
m) bilancio consuntivo
n) assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali;
o) partecipazione ad Enti, Societa' ed Associazioni.
Nel decreto di nomina dei commissario ministeriale deve essere stabilita la durata dell'incarico per un periodo non eccedente quello strettamente necessario all'espletamento dei compiti affidatigli.
Entrata in vigore il 12 agosto 1962
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente